Art. 10 · Attribuzione alle quote di pro-rata degli aumenti delle pensioni stabiliti dagli articoli 1 e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488

Art. 10

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Attribuzione alle quote di pro-rata degli aumenti delle pensioni stabiliti dagli articoli 1 e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488

In vigore dal 4 mag 1971
(Attribuzione alle quote di pro-rata degli aumenti delle pensioni stabiliti dagli , primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488) Gli aumenti di cui agli , primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono corrisposti in misura ridotta per effetto della applicazione agli aumenti stessi, delle percentuali in base alle quali sono state determinate le quote di pensione gravanti sull'assicurazione generale obbligatoria e sulla gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1434#art-10