Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 8 gen 1971
A modifica di quanto disposto dall' del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la corresponsione degli assegni di caroviveri è sospesa, con effetto dal 1 settembre 1971, anche nei casi di prestazione di opera retribuita presso enti pubblici che svolgano attività lucrativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1081#art-5