Art. 5
5 / 8In vigore dal 9 ago 1984
Con effetto dal 1 luglio 1970 sono soppresse: le indennità per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle B e C e alla lettera B della tabella D annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni; l'indennità mensile di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 156 e l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni; le altre norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in servizio al 30 giugno 1970, resta fermo anche il trattamento previsto dall' lettera D della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
Note all'articolo
- La L. 6 agosto 1984, n.425 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, spetta esclusivamente ai magistrati della Corte dei conti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1080#art-5