Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 21 apr 1979
La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756, è sostituita, con effetto dal 1 luglio 1970, da quella allegata al presente decreto. Gli aumenti periodici, già maturati nella funzione o qualifica di appartenenza, sono computati sulla base del nuovo stipendio. Entro i limiti dei miglioramenti economici acquisiti in attuazione del primo comma, il personale predetto dovrà rimborsare ratealmente alle amministrazioni, enti, aziende e società interessati l'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi non più dovuti in base al disposto dell', eventualmente già riscossi per prestazioni effettuate dopo il 1 luglio 1970. Il numero e l'ammontare delle rate saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro. COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1979, N.97.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1080#art-3