Art. 4
Titolo I

Art. 4

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In vigore dal 8 gen 1971
A favore del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra lo stipendio spettante dal 1 luglio 1970 e quello precedentemente fruito, considerati nella misura integrale anche in caso di stipendio ridotto per particolari posizioni di fatto, non raggiunga le lire 10.000 mensili lorde o le lire 8.500 nette, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare detti importi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-4