Art. 37
Titolo IV

Art. 37

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In vigore dal 8 gen 1971
Con effetto dal 1° luglio 1970 è soppresso l'assegno integrativo mensile di cui all' della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed estensioni.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-37