Art. 26
Titolo II

Art. 26

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In vigore dal 8 gen 1971
Nei riguardi degli aiutanti di battaglia e del personale cui sia attribuita la qualifica di aiutante o di scelto e che cessi dal servizio anteriormente al 1 settembre 1971 o dei suoi aventi diritto, la pensione o l'indennità una tantum in luogo di pensione sono liquidate sulla base dello stipendio in vigore al 1 marzo 1968 corrispondente al parametro di stipendio 245.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-26