Art. 21
Titolo II

Art. 21

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In vigore dal 13 lug 1980
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA LEGGE 11 LUGLIO 1980, N.312

Note all'articolo

  • La L. 11 luglio 1980, n.312 ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che la soppressione ha effetto dalle date di attribuzione degli stipendi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-21