Titolo I
Art. 2
2 / 39In vigore dal 8 gen 1971
Nella prima applicazione del presente decreto al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due o più qualifiche in vigore al 30 giugno 1970, è attribuita, nella nuova posizione, la prima, la seconda o una delle successive classi di stipendi secondo che l'interessato provenga rispettivamente dalla prima, dalla seconda o da una delle successive qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianità e aumenti biennali di stipendio maturati nella qualifica di provenienza, o, se più favorevole, è attribuita alla classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali suddetti.
Nel caso, invece, che la nuova qualifica riproduca o sostituisca una soltanto di quelle esistenti al 30 giugno 1970, riportando più classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, è attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità di qualifica. L'anzianità eccedente, rispetto a quelli complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima. Se più favorevole è però dovuto lo stipendio derivante dal conferimento della prima classe, con la valutazione degli aumenti periodici in godimento, e dalla contemporanea graduale attribuzione delle classi superiori, sino a quella effettivamente spettante, applicando per ciascuna di esse, dopo la prima, il quinto comma del precedente .
Al personale direttivo con la qualifica di consigliere o equiparata sono attribuiti, rispettivamente:
a) il parametro e la qualifica di direttore di sezione o equiparata, se in possesso delle anzianità previste dall' delle norme sul riordinamento delle carriere e, per i vice direttori delle soppresse carriere speciali, se in possesso di almeno un anno di anzianità nella qualifica. L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta, è conservata nella qualifica medesima agli effetti degli aumenti biennali di stipendio;
b) il parametro della seconda classe di stipendio indicato nella allegata tabella unica, se in possesso di una anzianità non inferiore a sei mesi. La eccedenza di anzianità oltre i sei mesi è conservata a tutti gli effetti.
Per il personale delle carriere di concetto ed esecutive in servizio al 1 gennaio 1967, il periodo di anzianità richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nelle qualifiche di segretario principale e coadiutore principale, o equiparate, è ridotto a tre anni con esclusione del personale appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e di quello indicato nel successivo comma.
Per il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio al 1 gennaio 1967, appartenente alle carriere di concetto ed esecutive degli uffici e per il personale dell'esercizio il periodo di anzianità richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica immediatamente superiore a quella iniziale è ridotto a quattro anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-2