Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 8 gen 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dagli . Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 88. - GRECO
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