Art. 88 · Personale tecnico addetto alla conduzione degli automezzi
Sez. IX

Art. 88

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Personale tecnico addetto alla conduzione degli automezzi

In vigore dal 8 gen 1971
Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista. Si applicano le norme di cui agli del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-88