Art. 75 · Carriere esecutive tecniche
Sez. VII

Art. 75

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Carriere esecutive tecniche

In vigore dal 8 gen 1971
I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e calcolatori delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, assumono la denominazione di ruoli dei capi tecnici delle rispettive specializzazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-75