Art. 73 · Cancellieri della giustizia militare
Sez. VII

Art. 73

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Cancellieri della giustizia militare

In vigore dal 8 gen 1971
Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla terza, seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto dei cancellieri della giustizia militare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-73