Art. 57 · Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario
Sez. IV

Art. 57

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Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario

In vigore dal 8 gen 1971
La nomina in prova alla qualifica di ispettore del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di laurea in ingegneria o in scienze agrarie e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto. Il bando stabilisce per quale delle due specializzazioni è indetto il concorso. Agli impiegati iscritti nel ruolo alla data dalla quale ha effetto il presente decreto è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando nello stesso l'anzianità maturata con l'ex coefficiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-57