Capo II
Art. 32
32 / 153Promozione alla qualifica di commesso capo
In vigore dal 8 gen 1971
I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.
Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-32