Art. 26 · Promozione a coadiutore principale
Capo II

Art. 26

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Promozione a coadiutore principale

In vigore dal 8 gen 1971
I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-26