Art. 104 · Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425
Sez. III

Art. 104

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Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425

In vigore dal 19 mar 1974
Alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni. , penultimo comma. - È sostituito dal seguente: "Il personale dell'esercizio è ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato 3)". , comma primo. - È sostituito dal seguente: "I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza" , comma terzo. - Sono soppresse le parole: "nonché nella qualifica di interprete". . - È sostituito dal seguente: " (Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). - Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonché quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari". , comma terzo. - È soppresso. , comma settimo. - Sono soppresse le parole: "e i capi telegrafisti". , commi primo e secondo. - Le parole "capo stazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "capo stazione sovrintendente". Comma terzo. - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore". . - È sostituito dal seguente: " (Sistemi di avanzamento). - Le promozioni entro i limiti dei posti disponibili nella qualifica cui si deve accedere ed in quelle ad essa superiori sono conferite a scelta, per merito comparativo, per merito assoluto o mediante concorso per esami, secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa (allegato 12)". , comma sesto, modificato dall' della legge 27 luglio 1967, n. 668. - Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata; c) per il personale dell'esercizio una qualifica non inferiore a quella di capo stazione o equiparata". , comma quarto, modificato dall' della legge 27 luglio 1967, n. 668. - Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a segretario ed equiparata; c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a capo stazione od equiparata". Art. 156, comma quarto, lettera a). - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore". Comma sesto, lettera a). - Sono soppresse le parole: "segretario superiore e capo stazione superiore". Art. 168, comma primo. - È sostituito dal seguente: "All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, può essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previste nell'". L', comma quarto, è soppresso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-104