Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 18 giu 1971
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con separati provvedimenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971 Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 27. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-23;1458#art-2