Art. 2
2 / 2In vigore dal 18 giu 1971
I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1970-71 saranno assegnati con separati provvedimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1970
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 27. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-23;1458#art-2