Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Articolo unico
Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione Trentino-Alto Adige può essere riconosciuta, con decreto del commissario del Governo nella regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi comuni del tipo che verrà stabilito dal commissario del Governo, d'intesa con la giunta regionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 127. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-18;1270#art-1