Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 6 ago 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Reggio Emilia in data 10 luglio 1969 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente parte della superficie del comune di Ciano d'Enza ricadente in provincia di Reggio Emilia, quale ampliamento del già classificato comprensorio di bonifica montana del Lonza-Tassobbio; Vista la corografia in scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il territorio comprendente parte della superficie del comune di Ciano d'Enza, ricadente nella provincia di Reggio Emilia, esteso per circa ha. 3.750 il cui perimetro è indicato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del già classificato comprensorio di bonifica montana del Lonza e Tassobbio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e de decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 dicembre 1970 SARAGAT NATALI - LAURICELLA - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1971 Atti del Governo registro n. 243, foglio n. 34. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1482#art-1