Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico
Art. 5
5 / 27In vigore dal 23 lug 1971
L'amministrazione provinciale provvede a fornire alla scuola:
locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni tecniche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede;
materiale, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori;
personale dirigente, insegnante, di segreteria, di servizio, di custodia;
quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-5