Art. 5
Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico

Art. 5

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In vigore dal 23 lug 1971
L'amministrazione provinciale provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni tecniche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede; materiale, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni e per le esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria, di servizio, di custodia; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-5