Art. 1
Regolamento all'esrcizio dell'arte ausiliaria delle professioni di odontotecnico

Art. 1

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In vigore dal 23 lug 1971
Regolamento della scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico. . La scuola ha lo scopo di impartire l'insegnamento teorico e pratico dell'odontotecnica, diretta ad una compiuta e razionale preparazione per l'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, in conformità al profilo professionale predisposto e pubblicato dal Ministero della pubblica istruzione. Le licenze rilasciate dalla scuola sono valide ai sensi e per gli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1477#art-rae-1