Art. 9 · Visita medica
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Art. 9

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Visita medica

In vigore dal 29 apr 1971
Visita medica Le Autorità australiane in Italia possono richiedere che i cittadini italiani che intendono emigrare verso l'Australia siano sottoposti ad una visita medica (ivi incluso un esame radiologico del torace). Qualora il nucleo familiare si sia sottoposto agli accertamenti sanitari disposti delle competenti Autorità australiane in Italia insieme al capofamiglia e solo quest'ultimo si trasferisca in Australia, gli accertamenti effettuati, qualora abbiano avuto esito positivo, salvo quanto disposto dal successivo comma 3, verranno considerati validi per il successivo ingresso dei familiari in Australia, purchè ogni membro del gruppo familiare parta entro due anni dalla data della visita medica. L'esame radiologico di un membro di una famiglia, il cui capofamiglia sia emigrato prima del predetto, sarà ritenuto valido per l'ingresso di quest'ultimo soltanto se questi parta per l'Australia entro un anno dalla data dell'esame.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-9