Art. 33 · Servizio militare
Accordo

Art. 33

33 / 38

Servizio militare

In vigore dal 29 apr 1971
Servizio militare La posizione dei due Governi sul principio dell'obbligo del servizio militare di persone che non siano cittadini dell'altro Paese ma che abbiano deciso di stabilirsi nell'altro Paese è stata chiarita reciprocamente con scambio di comunicazioni per via diplomatica avvenute in Canberra e Roma nell'anno 1966. Senza recar pregiudizio alla sostanza di tali Note si concorda che: (a) a favore del Cittadino di ciascuno dei due Paesi che sia in possesso di un certificato delle Autorità militari competenti che dichiari che egli ha già prestato servizio militare continuativo nelle Forze Armate del suo Paese sarà, all'atto del suo stabilimento nell'altro Paese, considerato già adempiuto quel periodo di servizio militare effettuato in Patria, come stabilito dalle leggi o dai regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese; (b) un cittadino italiano, residente in Australia che desideri lasciare l'Australia come alternativa al servizio militare in loco, sarà libero di farlo previa domanda al "Department of Labour and National Service".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-33