Art. 31 · Arresto
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Art. 31

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Arresto

In vigore dal 29 apr 1971
Arresto Ove il cittadino di uno dei due Paesi sia sottoposto a misure restrittive della libertà personale sul territorio dell'altro, le Autorità competenti di quest'ultimo lo informeranno che, ove egli lo desideri, saranno senza indugio avvertite le più vicine Autorità consolari; e, nei limiti consentiti da leggi o da regolamenti che sono o saranno in vigore, sarà data al rappresentante consolare, a cui sia stata fatta la notifica, possibilità di visitare la persona sottoposta a misure restrittive della libertà personale e comunicare con essa.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-31