Art. 28 · Acquisto e possesso di beni mobili ed immobili
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Art. 28

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Acquisto e possesso di beni mobili ed immobili

In vigore dal 29 apr 1971
Acquisto e possesso di beni mobili ed immobili I cittadini di ciascuno dei due Paesi e le persone giuridiche riconosciute in ciascuno dei due Paesi avranno, nel territorio dell'altro Paese, gli stessi diritti dei cittadini dell'altro Paese e delle persone giuridiche riconosciute in detto Paese per quanto riguarda la possibilità di: (a) acquisire, sia per compravendita che diversamente, (b) possedere e godere, e, (c) disporre, sia per vendita, che per donazione, per testamento o altrimenti di: cose mobili ed immobili, ivi inclusi in particolare azioni, obbligazioni, quote e diritti in azioni. Non sarà applicato alcun limite all'esercizio dei diritti sopra elencati eccetto quelli dovuti: 1) a ragioni di interesse nazionale o in adempimento alle leggi in vigore in ciascun Paese; o 2) alla mancanza dei requisiti di registrazione che in base a una legge di un particolare Stato o Territorio dell'Australia, debbono essere soddisfatti da una persona giuridica riconosciuta fuori da quello Stato o Territorio. Il Governo di ciascuno dei due Paesi accorderà ai cittadini e alle persone giuridiche dell'altro trattamento uguale a quello accordato ai propri cittadini e persone giuridiche in materie riguardanti la locazione di case, edifici, locali e fondi per uso commerciale, industriale e agricolo, salvo, in quanto possano ancora esistere, limitazioni per la concessione in locazione a stranieri di beni immobili di proprietà della Corona.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-28