Accordo
Art. 23
23 / 38Rimesse di fondi
In vigore dal 29 apr 1971
Rimesse di fondi
I lavoratori italiani in Australia potranno trarre dai loro guadagni per rimetterli in Italia o in qualsiasi altro Paese nel quale risiedano le loro famiglie, fondi necessari per il sostentamento delle famiglie stesse (nella misura del cinquanta per cento nel caso di tre persone a carico e del settantacinque per cento del proprio salario nel caso di più di tre persone a carico) ovvero destinati al risparmio.
I lavoratori italiani che lasciano definitivamente l'Australia potranno trasferire i loro risparmi dall'Australia a condizioni non meno favorevoli di quelle in vigore per gli altri residenti in Australia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-23