Art. 20 · Formazione professionale
Accordo

Art. 20

20 / 38

Formazione professionale

In vigore dal 29 apr 1971
Formazione professionale Su basi di eguaglianza con i lavoratori australiani e le loro famiglie, i lavoratori italiani e le loro famiglie possono presentare domanda per frequentare corsi di qualificazione, riqualificazione e riabilitazione professionale e, al termine di tali corsi, ricevere l'assistenza dello Ufficio australiano del lavoro per trovare un impiego confacente alla formazione professionale ricevuta. Le Autorità australiane e le Autorità consolari italiane assisteranno i lavoratori italiani e le loro famiglie e li incoraggeranno ad avvalersi delle possibilità indicate al primo comma del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-20