Accordo
Art. 19
19 / 38Alloggi per lavoratori italiani e loro famiglie
In vigore dal 29 apr 1971
Alloggi per lavoratori italiani e loro famiglie
Le Autorità australiane interporranno i loro buoni uffici per assistere in Australia i lavoratori italiani nel trovare adeguati alloggi per loro e per i loro familiari, specialmente allo scopo di agevolare le riunioni delle famiglie.
I lavoratori italiani usufruiranno degli stessi diritti e degli stessi vantaggi dei lavoratori australiani per tutto quanto riguarda l'assegnazione e l'acquisto di alloggi in base ai programmi governativi sulla edilizia.
Nel caso in cui al lavoratore italiano e alle persone a suo carico venga offerto alloggio dal datore di lavoro, ai sensi dell' del presente Accordo, le Autorità australiane si accerteranno del fondamento di ogni reclamo presentato dal lavoratore circa la insufficienza dell'alloggio o circa la disparità tra il fitto pagato e quello corrisposto dai lavoratori australiani nella stessa zona, e prenderanno al riguardo ogni opportuna misura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-19