Accordo
Art. 16
16 / 38Pacificazione con i lavoratori australiani
In vigore dal 29 apr 1971
Pacificazione con i lavoratori australiani
I lavoratori italiani impiegati in Australia avranno:
(a) nelle questioni concernenti il loro impiego gli stessi diritti, obblighi e condizioni di lavoro dei lavoratori australiani e gli stessi diritti e la stessa tutela dei lavoratori australiani per quanto riguarda la legislazione industriale, la prevenzione degli infortuni, le condizioni igieniche e di alloggio;
(b) la stessa libertà dei lavoratori australiani di cambiare il loro impiego o attività.
Le Autorità australiane prenderanno ogni ragionevole provvedimento per assicurare l'osservanza di quanto disposto nei comma precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-16