Art. 14 · Programmi speciali di emigrazione
Accordo

Art. 14

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Programmi speciali di emigrazione

In vigore dal 29 apr 1971
Programmi speciali di emigrazione I due Governi daranno congiuntamente appoggio a quei programmi speciali di emigrazione che potranno essere concordati fra loro. I dettagli di tali programmi e le condizioni di tale appoggio congiunto saranno stabiliti con scambio di note diplomatiche. Nello svolgimento di tali programmi speciali di emigrazione i due Governi potranno avvalersi della cooperazione del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee e di altri organismi internazionali. Coloro che immigrano in Australia in base ai programmi di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno di condizioni non meno favorevoli di quelle contemplate dal presente Accordo.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-14