Titolo V
Art. 23
23 / 24In vigore dal 25 mar 1971
È fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole, forestali e zootecniche di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate od incomplete si applicano le sanzioni previste dall' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all' della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-23