Art. 21
Titolo V

Art. 21

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In vigore dal 25 mar 1971
I modelli di rilevazione e gli altri stampati occorrenti per il censimento sono forniti dall'Istituto centrale di statistica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-21