Art. 2
Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 25 mar 1971
Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune: a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e zootecniche, di qualsiasi ampiezza o tipo, da chiunque condotte; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende, quali la superficie, il sistema di conduzione, l'utilizzazione dei terreni, la consistenza del bestiame, il lavoro, l'irrigazione ed i mezzi meccanici, i fabbricati rurali e gli impianti per la lavorazione, conservazione o trasformazione dei prodotti, la partecipazione a cooperative agricole e ad organismi sociali simili e la vendita dei prodotti delle aziende.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-2