Art. 18
Titolo IV

Art. 18

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In vigore dal 25 mar 1971
Gli uffici comunali di censimento effettuano, con l'assistenza tecnica degli uffici intercomunali di censimento, la revisione quantitativa e qualitativa dei questionari, allo scopo di accertare che non vi siano state omissioni o duplicazioni nella rilevazione delle unità di censimento, e che i dati risultanti nei questionari rispecchino la effettiva situazione delle aziende. Le incompletezze e gli errori riscontrati in sede di revisione devono essere eliminati mediante informazioni assunte direttamente presso i conduttori o, se del caso, mediante accertamenti sul posto. A revisione ultimata, e comunque non oltre il 20 gennaio 1971, gli uffici comunali di censimento provvedono a separare da ciascun questionario di azienda la parte A del "lembo staccabile" e ad inviarla al competente ufficio provinciale di censimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-18