Art. 11
Titolo III

Art. 11

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In vigore dal 25 mar 1971
Il prefetto ha la vigilanza sulle operazioni di censimento nell'ambito della provincia. Nei casi di irregolarità, ovvero di omissioni o ritardo negli adempimenti prescritti, il prefetto adotta i provvedimenti ritenuti necessari informandone l'istituto centrale di statistica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1392#art-11