Art. 1
1 / 1In vigore dal 24 feb 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Considerata la grave persistente trascuratezza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio notarile mandamentale di Bracciano, nonostante i ripetuti inviti rivolti ai comuni del mandamento di provvedere alla sistemazione dell'archivio stesso, il quale, peraltro, non svolge alcuna attività;
Tenuto conto del parere favorevole del sovrintendente dell'archivio notarile distrettuale di Roma;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
L'archivio notarile mandamentale di Bracciano è soppresso.
Gli atti che vi sono conservati, relativi agli ultimi cento anni, saranno depositati nel competente archivio notarile distrettuale; gli atti ricevuti dai notai cessati anteriormente ai cento anni, saranno depositati nel competente Archivio di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 dicembre 1970
SARAGAT
REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 153. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-03;1287#art-1