Art. 67 · Adeguamento dei contratti in corso alle tariffe approvate
Capo IX

Art. 67

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Adeguamento dei contratti in corso alle tariffe approvate

In vigore dal 29 dic 1970
I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore dell'obbligo dell'assicurazione debbono essere adeguati alle tariffe approvate. L'assicuratore, tuttavia, può differire tale adeguamento fino alla prima scadenza annuale per i contratti già stipulati per somme non inferiori ai massimali indicati nella tabella A, allegata alla legge, fermi restando gli obblighi derivanti dalla legge stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-67