Art. 60 · Partite immesse nel conto per pagamenti e recuperi di sinistri avvenuti in esercizi precedenti
Capo VII

Art. 60

63 / 75

Partite immesse nel conto per pagamenti e recuperi di sinistri avvenuti in esercizi precedenti

In vigore dal 29 dic 1970
Le imprese debbono porre a carico del conto consortile una quota pari al 2%: a) dei pagamenti, anche parziali, effettuati in ciascun esercizio per indennizzi e spese in relazione a sinistri avvenuti in esercizi precedenti e già immessi nel conto ai sensi dell', secondo comma lettera); b) dei pagamenti, anche parziali, effettuati in ciascun esercizio per indennizzi e spese in relazione a sinistri avvenuti in esercizi precedenti e già eliminati, per i quali sia stata riaperta nell'esercizio la procedura di liquidazione. Le imprese debbono invece porre a favore del conto consortile una quota pari al 2% dei recuperi a qualsiasi titolo realizzati in ciascun esercizio per sinistri avvenuti in esercizi precedenti, al netto delle relative spese. Le imprese debbono inoltre comunicare al conto consortile le eliminazioni, effettuate nell'esercizio, di sinistri avvenuti in esercizi precedenti già immessi nel conto consortile ai sensi dell', secondo comma lettera f). Le comunicazioni al conto consortile debbono essere effettuate, distintamente per ciascun anno di avvenimento dei sinistri, entro il bimestre successivo al mese nel quale le operazioni predette hanno avuto corso. L'istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, provvede a rimborsare alle imprese gli importi pagati di cui ai punti a) e b) del presente articolo, nel termine e con le modalità stabilite nelle convenzioni di cui al precedente , secondo comma. Le imprese debbono versare al conto consortile nel termine e con le modalità suindicati i recuperi di cui al secondo comma del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-60