Art. 58 · Deposito e investimento delle somme versate al conto e attribuzione dei redditi
Capo VII

Art. 58

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Deposito e investimento delle somme versate al conto e attribuzione dei redditi

In vigore dal 29 dic 1970
Le somme versate al conto consortile sono depositate a cura dell'ente gestore in conti correnti bancari. La parte eccedente la necessaria liquidità è investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato. I redditi ricavati dagli investimenti della riserva per sinistri ancora da liquidare sono attribuiti e versati alle imprese, con le modalità previste nelle convenzioni di cui al secondo comma del precedente , in proporzione dell'ammontare delle riserve sinistri da ciascuna di esse immesse nel conto consortile. Gli altri redditi sono attribuiti al conto stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-58