Art. 57 · Riserva premi per i rischi immessi nel conto
Capo VII

Art. 57

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Riserva premi per i rischi immessi nel conto

In vigore dal 20 mar 1981
Alla fine di ogni esercizio l'Istituto nazionale delle assicurazioni, nella sua qualità di gestore del conto consortile, provvede a calcolare, sulla base dei dati trasmessi dalle imprese e in conformità ai criteri indicati all' della legge 10 giugno 1978, n. 295, la riserva premi relativa ai rischi immessi nel conto consortile, in corso alla chiusura dell'esercizio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-57