Art. 49 · Convenzioni fra le imprese designate e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"
Capo VI

Art. 49

Abrogato52 / 75

Convenzioni fra le imprese designate e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"

In vigore dal 19 giu 2008
ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 28 APRILE 2008, N. 98

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-49