Art. 35 · Valutazione globale delle riserve tecniche
Capo IV

Art. 35

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Valutazione globale delle riserve tecniche

In vigore dal 29 dic 1970
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora constati che il rapporto fra l'ammontare complessivo delle riserve tecniche (premi e sinistri) costituite dall'impresa alla fine di ciascun esercizio per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, ed i relativi premi lordi acquisiti dall'impresa nello stesso esercizio, è notevolmente inferiore all'analogo rapporto accertato per l'insieme delle imprese operanti nel territorio nazionale o per gruppi di imprese similari, invita l'impresa interessata a fornire le giustificazioni necessarie a dimostrare la regolarità della gestione nonostante la rilevata discordanza.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-35