Capo IV
Art. 32
35 / 75Riserva sinistri.
In vigore dal 20 mar 1981
La riserva sinistri relativa alla assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli deve essere calcolata, alla fine di ciascun esercizio, distinguendo i sinistri secondo l'esercizio di avvenimento. L'importo della riserva non può in alcun caso risultare inferiore, fino alla chiusura del quarto esercizio dopo quello di avvenimento dei sinistri, al settantacinque per cento dell'ammontare dei premi di competenza del predetto esercizio di avvenimento diminuito dell'importo dei sinistri pagati afferenti a tali premi e delle relative spese di liquidazione.
Agli effetti del comma precedente i premi di competenza sono quelli che risultano dal modello B del rendiconto per la gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell' del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-32