Capo III
Art. 23
23 / 75condizioni generali di polizza
In vigore dal 20 mar 1981
(... condizioni generali di polizza)
Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli debbono trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la preventiva approvazione le condizioni generali di polizza che intendono adottare per la predetta assicurazione, nonché tutte le modificazioni successivamente apportate alle condizioni approvate....
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1981, N. 45.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-23