Art. 21 · Determinazione dei premi puri
Capo III

Art. 21

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Determinazione dei premi puri

In vigore dal 20 mar 1981
Il premio puro deve essere calcolato in modo da garantire, per ogni classe o gruppo di rischi, l'equilibrio fra la massa dei premi e il prevedibile onere dei relativi sinistri. La determinazione dei premi puri deve essere effettuata in base a rilevazioni statistiche, estese a un conveniente numero di esercizi, per ogni classe o gruppo di rischi, relative: a) al numero dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame ed a quello degli stessi sinistri che siano stati eliminati, nell'esercizio di avvenimento e in quelli successivi, senza pagamento di indennizzi; b) al numero nonché all'ammontare dei sinistri avvenuti in ciascuno degli esercizi presi in esame, pagati nel corso dell'esercizio di avvenimento o nei successivi o ancora in riserva al momento della rilevazione, al netto dei recuperi per rivalsa. Nel determinare l'ammontare dei predetti sinistri si deve tener conto soltanto dell'importo dovuto al terzo danneggiato a titolo di risarcimento, ivi comprese le somme dovute per interessi e per eventuale svalutazione monetaria, nonché dell'importo delle spese sostenute dall'assicuratore, nei limiti del quarto della somma assicurata, per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato o l'assicuratore stesso; c) al numero dei veicoli esposti al rischio in ogni esercizio considerato, ragguagliato ad anno (veicoli/anno); d) ai fattori che l'impresa abbia preso in considerazione per determinare i gruppi o le classi di rischio cui si riferiscono le tariffe ovvero per determinare le differenziazioni o le variazioni di premio nel caso di tariffe che prevedano diverse misure o variazioni di premio in relazione al verificarsi o non verificarsi di sinistri entro un certo periodo di tempo, o a franchigia, o a limitata esposizione al rischio e simili. Le imprese che iniziano la loro attività o che, pur essendo già in esercizio, non dispongano di rilevazioni statistiche aziendali sufficientemente ampie ed estese a più esercizi così da consentire la formazione delle tariffe dei premi secondo i criteri indicati nel presente articolo e in quello precedente, possono fare ricorso anche a rilevazioni statistiche interaziendali. Ai fini delle rilevazioni statistiche di cui ai commi precedenti, i rischi assunti in coassicurazione debbono essere considerati come assunti per intero dall'impresa delegataria e non considerati dalle coassicuratrici. I risultati delle rilevazioni statistiche debbono essere opportunamente ponderati con l'applicazione dei necessari coefficienti di correzione per tenere conto delle variazioni avvenute rispetto alla situazione dei singoli esercizi considerati e di quelle che si prevede possano avvenire. Nella determinazione del premio puro si deve tener conto dei redditi netti derivanti all'impresa dall'investimento delle riserve tecniche, nonché del contributo che l'impresa deve versare all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" a norma dell' della legge.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-21