Art. 15 · Coassicurazione
Capo II

Art. 15

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Coassicurazione

In vigore dal 29 dic 1970
Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio in coassicurazione tra più assicuratori, se i coassicuratori si siano obbligati in solido, anziché in proporzione della rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega perché, con l'accettazione dell'assicurato, agisca ed operi per conto e nell'interesse di tutti, sul certificato può essere menzionata la sola impresa delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se i coassicuratori non si sono obbligati in solido, nel certificato debbono essere indicate tutte le imprese coassicuratrici. Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-15