Capo II
Art. 13
13 / 75Effetti del certificato di assicurazione nei confronti dei terzi
In vigore dal 29 dic 1970
L'assicuratore non è obbligato nei confronti dei terzi danneggiati oltre la scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 1901, secondo comma, del codice civile. In questo caso l'obbligo dell'assicuratore si estende fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'anzidetto periodo.
Qualora il certificato sia rilasciato in relazione ad un contratto di assicurazione di durata superiore alla scadenza in esso indicata o ad un contratto di durata corrispondente, ma recante clausola di tacito rinnovo, l'assicuratore deve far menzione nel certificato stesso della possibilità di applicazione della disposizione di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-24;973#art-13