Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1969, n. 218; con il quale l'ospedale "Santa Maria dei Battuti" di Treviso, è stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il proprio decreto 13 giugno 1970, n. 564, con il quale veniva modificato il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 218;
Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 16 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Santa Maria dei Battuti" di Treviso, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario è venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessità di attribuire alla regione Veneto a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 169, n. 218, con il quale l'ospedale "Santa Maria dei Battuti", di Treviso, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale del Veneto;
un membro eletto dal consiglio comunale di Treviso;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1965, registro n. 34 Interno, foglio n. 136".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1970
SARAGAT
MARIOTTI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 225. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-11-20;1365#art-1