Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 20 apr 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del prefetto della provincia di Forlì, in data 30 giugno 1939, con il quale l'ospedale "Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico" di Premilcuore, è stato classificato infermeria ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; Visto il provvedimento del medico provinciale di Forlì in data 8 settembre 1970, con il quale si attesta che l'infermeria "Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico" di Premilcuore, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 8 febbraio 1920, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa; Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'infermeria "Ricci ing. Lorenzo e figlio Domenico", con sede in Premilcuore (Forli), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì; tre membri eletti dal consiglio comunale di Premilcuore; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 febbraio 1920 e modificato con regio decreto 12 agosto 1937. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 novembre 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 91. - CARUSO
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